Diritto penale di internet, dell’informazione e della privacy
Il diritto penale dell’informatica (cd. cyber crimes) costituisce uno dei settori più innovativi del codice penale; in continua evoluzione perché legato alla tecnologica, tutela la sicurezza delle reti elettroniche e di telecomunicazione nonché dei sistemi informativi.
Le più ricorrenti figure di reato sono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater) e frode informatica (art. 640 ter).
Nell’assicurare il diritto di espressione on line a chiunque, le nuove tecnologie possono rappresentare, anche attraverso i social media, lo strumento di commissione del delitto di diffamazione (art. 595), semplice o a mezzo stampa, oppure del cd. revenge porn, ossia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter).
Al tema dell’informazione si lega la tutela penale della privacy, innovata dal d. lgs. n. 101 del 2018 (codice della privacy), le cui principali fattispecie penali sono: trattamento illecito di dati (art. 167), comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (167-bis) e acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (167 ter). I principali delitti informatici costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.
Nell’eventualità di condanna o di pena patteggiata, sempre per le più gravi fattispecie, il codice penale prevede obbligatoriamente la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati, nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto, ovvero delle somme di danaro equivalenti (art. 240). Per i delitti puniti dagli art. 635 ter e quater, quando le condotte riguardano tre o più sistemi, è pure imposta, sempre in caso di condanna o pena patteggiata, la confisca (cd. allargata) delle risorse finanziarie di cui l’imputato non è in grado di giustificare la provenienza (art. 240 bis).
L’esperienza dell’avvocato Luigi Gianzi nasce e si sviluppa presso lo studio dell’avvocato Vittorio D’Aiello con la difesa, dalle contestazioni di omesso controllo e diffamazione a mezzo stampa, dei direttori responsabili e dei redattori delle principali testate giornalistiche nazionali; col tempo, si consolida anche nell’ambito dei cd. cyber crimes e a tutela della privacy.