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Diritto penale industriale e della proprietà intellettuale

Il diritto penale industriale tutela i diritti di esclusiva riconosciuti a una persona fisica o giuridica su marchi, invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali. Il diritto penale della proprietà intellettuale difende i diritti sull’opera dell’ingegno (cd. copyright).

I presidi a garanzia della proprietà industriale si trovano nel codice penale, in parte tra i delitti di falso, agli art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); e, in parte, tra i reati contro l’economia pubblica, agli art. 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).

La protezione del diritto d’autore è affidata agli art. da 171 a 174 quinquies della l. n. 633 del 1941. Nel caso di condanna o pena patteggiata per i delitti di cui agli art. 473 e 474 è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto oppure dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (art. 474 bis); per il delitti previsti dagli art. 517 ter e quater è sempre ordinata la confisca cd. allargata delle risorse finanziarie di cui l’imputato non è in grado di giustificare la provenienza (art. 240 bis).

Queste ultime due fattispecie costituiscono, altresì, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d. lgs. n. 231 del 2001.

L’esperienza dello studio Legale Gianzi si è consolidata nel tempo in ambito consulenziale e giudiziale, partendo dalla tutela del cliente nella fase cautelare (sequestri penali e preventivi) delle indagini preliminari per tutelarlo nel corso dell’intero giudizio.