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Diritto penale dell’ambiente e urbanistico – edilizio

Il diritto penale ambientale previene e reprime il verificarsi dei danni ambientali, intesi come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

I testi normativi di riferimento sono il d. lgs. n. 152 del 2006 (testo unico ambientale) per alcune contravvenzioni e il codice penale che, a partire dalla riforma di cui alla l.  n. 68 del 2015, ha introdotto gravi delitti contro l’ambiente, quali: inquinamento ambientale (art. 452 bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter), disastro ambientale (art. 452 quater) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies).

La crescita di sensibilità del legislatore verso le tematiche ambientali ha fatto sì che, almeno per le figure di reato più gravi, sia oggi prevista la confisca obbligatoria del profitto del reato o dei beni ad esso equivalenti e l’inclusione nel decalogo dei delitti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.

Contiguo alle tematiche ambientali è il diritto penale urbanistico – edilizio, che sanziona le condotte in contrasto con la pianificazione degli spazi urbani e gli abusi edilizi ed è disciplinato dal d.p.r. n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia).

Le principali fattispecie di reato sono contemplate dall’art. 44, che punisce: l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire (art. 44, lett. b), la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (art. 44 lett. c, prima parte) e gli interventi abusivi nelle zone vincolate (art. 44 lett. c, seconda parte).

L’impianto sanzionatorio è integrato dal d. lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nell’ambito del quale rilevano le fattispecie di opere illecite su beni culturali (art. 169), uscite o esportazioni illecite di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico (art. 174), contraffazione di opere d’arte (art. 178) e opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su beni paesaggistici (art. 181).

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